Art. 34.
(Elettorato passivo).

      1. Sono eleggibili all'Assemblea legislativa regionale tutti gli elettori che hanno raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione e che sono residenti in un comune del Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni.
      2. La legge regionale stabilisce il limite massimo dei mandati consecutivi.

 

Pag. 21